domenica 16 marzo 2014

AUTOVELOX .SEGNALAZIONE INADEGUATA .CASSAZIONE ANNULLA MULTA

  Ordinanza 5997 pubblicata il 14 marzo 2014,

Anche la Cassazione stoppa le multe elevate con l’autovelox se l’amministrazione non prova la presenza di cartelli o dispositivi che segnalano con adeguato anticipo la presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità.

l’automobilista denunciava la circostanza che gli agenti verbalizzanti non hanno indicato, per la validità dell’intero procedimento amministrativo, tutte le circostanze idonee a evidenziare i presupposti sui quali era stata fondata la complessiva attività di accertamento (compresa la tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo di velocità).

le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Cds (i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, aggiungendosi, nello stesso articolo, che la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km).


Insomma «la preventiva segnalazione univoca e adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa».
Quindi, «non essendo stato assolto tale compito da parte della pubblica amministrazione  … ne consegue che l’attività di verbalizzazione delle operazioni riguardanti l’accertamento eseguito non avrebbe potuto considerarsi nella fattispecie, legittimadonde l’invalidità dell’impugnato verbale».



Nessun commento:

Posta un commento

LASCIA UN TUO COMMENTO