giovedì 23 agosto 2012

PALAYAMAMAY E SICUREZZA SUL LAVORO

Ieri un giornale locale pubblicava la foto di lavoratori che, sul tetto del PALAYAMAMAY  erano intenti a riparate la copertura  rovinata da un recente fortunale .
I lavoratori erano senza elmetto pur in presenza di gru e le imbragature non erano assicurate alle funi di trattenuta . Ho scritto queste note per un giornale online .



PalaYamamay  e la sicurezza sul lavoro .

Effettivamente le foto comparse sulla prima pagina di un quotidiano denunciavano nettamente  una carenza di sicurezza sul lavoro .
L’interrogativo che si pongono in molti è : CHI E’ RESPONSABILE E CHI DEVE SORVEGLIARE .



Nel caso specifico la responsabilità ( tutte da verificare )  può ricadere in capo a molte figure .
Ad esempio può essere responsabile il titolare dell’impresa nel caso in cui non abbia fatto fare ai propri dipendenti un regolare corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ,oppure un corso specifico su come si utilizzano le imbragature delle cinture di sicurezza .
Il titolare dell’impresa deve fornire e  sorvegliare l’utilizzo corretto da parte dei lavoratori dei mezzi di protezione personale ( imbragature, caschi, guanti, scarpe antinfortunistiche…) . In sua assenza la responsabilità ricade sul capocantiere….sul preposto .
E i lavoratori ?
I lavoratori hanno l’obbligo dell’utilizzo .
Figura non secondaria è il coordinatore della sicurezza  che deve verificare il corretto coordinamento delle imprese in termine di interferenze delle lavorazioni . E’ l’esperto in sicurezza ma non ha l’obbligo di essere sempre presente  , e  non ha la responsabilità se i lavoratori non utilizzano il casco in presenza di carichi sospesi . Il compito di far rispettare la legge in tal caso spetta al datore di lavoro o al capocantiere ,come detto .
Comunque se vede ciò che è stato fotografato, suo compito è fare una nota al committente .
Il committente Yamamay ? 
Una volta designato il responsabile dei lavori ed il coordinatore della sicurezza i suoi compiti sono assolti….ma . C’è sempre un ma .
C’è sempre una lontanissima “ culpa in eligendo “ ovvero per non aver scelto l’azienda idonea anche sotto il profilo della sicurezza sul lavoro . E’ una lontana, lontanissima ipotesi , degna di una finissima disquisizione giudiziaria che riguarderebbe il 99% dei committenti anche perché  non esiste alcuna norma che garantisca al 100% il committente sotto questo aspetto .
CHI DEVE SORVEGLIARE  ?
Abbiamo già scritto della  sorveglianza interna al cantiere .
Gli organi esterni di sorveglianza , sono innanzitutto l’ASL , seguita a ruota dalla Direzione provinciale del lavoro .
Purtroppo con l’organico perennemente deficitario è impossibile una corretta strategia di sorveglianza .
E poi ci sono i vigili urbani per le situazioni eclatanti, come quella indicata .
Tra l’altro , quando ero in servizio, organizzammo come ASL proprio un corso per vigili urbani in materia di tutela della salute nei cantieri .
Detto questo ritengo che occorra costantemente aggiornare  la formazione dei lavoratori , affinchè aumentino la propri autocoscienza in materia di sicurezza sul lavoro  , e soprattutto aumentino i controlli, anche perché l’edilizia è il settore che paga il maggior tributo di incidenti gravi sul lavoro .



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