domenica 11 marzo 2012

AUTOVELOX .BUZZI CONTRO I VIGILI DI CITTIGLIO

Ricordiamo che una multa elevata dai vigili di Cittiglio a carico di Arturo Buzzi (uno dei componenti il comitato MENO AUTOVELOX PIU' ROTONDE ) è stata annullata dal Giudice di Pace .
Buzzi ci ha fatto presente le argomentazioni del suo ricorso ,mentre il componente della polizia locale Natale Di Marco ha risposto su queste pagine .
Riportiamo le ulteriori considerazioni di Arturo Buzzi ,vincitore del ricorso .





La stizza del Sig. Natale Di Marco conferma che ho toccato un tasto sensibile definendo “vanterie” le dichiarazioni alla “Prealpina” della P.L. di Cittiglio. Al mio poco cortese Interlocutore dico semplicemente che è lecito chiedere correttezza solo se in precedenza noi stessi siamo stati corretti. Inoltre Gli suggerirei maggior prudenza nel riportare quanto appreso per sentito dire: mi riferisco all’ udienza avanti il GdP di Gavirate dove il sig. Di Marco non era presente , altrimenti rammenterebbe meglio l’ andamento dell’ udienza in relazione al mio ricorso così impostato:
A)- “In via principale”: Illegalità del decreto prefettizio per contrasto con giurisprudenza costante di Cassazione, che indica in 210 gg. dal ricorso al Prefetto il tempo max. per esaurire il procedimento, dopo di che il ricorso deve ritenersi accolto. (Le “Memorie aggiunte” non possono protrarre tale termine: ad es. con esse è impossibile introdurre ulteriori motivi di doglianza: La mia “Memoria aggiunta” era motivata e giustificata dai ripetuti ed illegali comportamenti della P.L. di Cittiglio che  costantemente ignorava l’ obbligo di dare evasione alle mie plurime istanze di accesso agli atti entro il termine PERENTORIO di  30 gg. di cui L. 241/90, ledendo in tal modo il mio diritto alla difesa. Con la “memoria aggiunta” mi limitavo quindi ad esporre solo fatti emersi tardivamente per responsabilità esclusiva della P.L. di Cittiglio); 
B)- “In via subordinata ed accessoria”, dove riportavo, confermandole, le doglianze già esposte al Prefetto di Varese in merito al verbale notificatomi dalla P.L. di Cittiglio. 

L’ udienza iniziava con l’ esame di A), legalità dell’ atto prefettizio: “in primis” la data del decreto-ingiunzione, 10.06.11, ben 230 gg. invece di 210, e che quindi, per giurisprudenza di Cassazione doveva riconoscersi nullo per tardiva decisione. Il sottoscritto produceva quindi IN UDIENZA convocazione per audizione personale al 22.07.11, cioè 42 gg. dopo il decreto adottato dal Prefetto il 10.06.11. Il GdP di Gavirate riconosceva l’ illegittimità della procedura ed annullava il decreto prefettizio. La discrasia delle date fra decreto-ingiunzione ed audizione personale non risultava da alcun atto di causa, quindi il GdP poteva venirne a conoscenza solo dalle mie parole in udienza, e di ciò ha correttamente tenuto conto: totalmente infondato, quindi, affermare che il vizio di procedura è stato rilevato d’ ufficio. Poiché il sig. Di Marco mostra di ritenere altrimenti, confermo che il ricorrente può tranquillamente attendere l’ udienza per ivi esporre direttamente a voce le proprie ragioni, non esistendo alcuna norma che prescriva la preventiva forma scritta.

Le ulteriori doglianze di cui al p. B): quelle relative all’ operato della P.L. di Cittiglio, non venivano nemmeno esaminate in quanto assorbite dal precedente giudicato. Contrariamente a quanto affermato da Di Marco il GdP di Gavirate non ha quindi per nulla avallato l’ operato della P.L. di Cittiglio respingendo le mie doglianze: lo ripeto il punto non è stato per nulla trattato. Le mie doglianze riguardo l’ operato della P.L. di Cittiglio rimangono quindi del tutto valide e riproducibili in toto od in parte da qualsiasi altro eventuale ricorrente: ciò ovviamente solo nel caso che la P.L. di Cittiglio persista in comportamenti non aderenti alla lettera ed allo  spirito delle vigenti normative. A mio giudizio, in tal caso, le probabilità d’ accoglimento permangono piuttosto buone. 

All’ inizio della presente ho rivendicato il reciproco diritto-dovere alla correttezza: mi riesce però difficile farvi rientrare l’ impiego dell’ Autovelox a revisione scaduta da ben 25 mesi quando il decreto d’ omologazione ministeriale impone invece una visita di controllo e taratura almeno ogni 12 mesi. Obbligo ripetuto anche nel Libretto d’ uso e manutenzione consegnato unitamente ad ogni Autovelox mod. 104 C2 (verificato di persona presso il Comando di Cittiglio). Così come non vedo conferente al dovere di correttezza e buona fede quanto dichiarato al Prefetto di Varese: che l’ obbligo di verifica sussista solo per le apparecchiature installate in postazione fissa mentre quelle montate, smontate, trasportate e sballottate ogni giorno per l’ uso in località diverse ne sarebbero esenti. Se mai dovrebbe essere il contrario. E, soprattutto, la P.L. di Cittiglio dimentica di citare gli estremi di una norma quantomeno bizzarra ed irrintracciabile, forse proprio perché inesistente. 






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