Buzzi ci ha fatto presente le argomentazioni del suo ricorso ,mentre il componente della polizia locale Natale Di Marco ha risposto su queste pagine .
Riportiamo le ulteriori considerazioni di Arturo Buzzi ,vincitore del ricorso .
La stizza del Sig. Natale Di Marco conferma che ho
toccato un tasto sensibile definendo “vanterie” le dichiarazioni alla
“Prealpina” della P.L. di Cittiglio. Al mio poco cortese Interlocutore dico
semplicemente che è lecito chiedere correttezza solo se in precedenza noi
stessi siamo stati corretti. Inoltre Gli suggerirei maggior prudenza nel
riportare quanto appreso per sentito dire: mi riferisco all’ udienza avanti il
GdP di Gavirate dove il sig. Di Marco non era presente ,
altrimenti rammenterebbe meglio l’ andamento dell’ udienza in relazione al mio
ricorso così impostato:
A)- “In via principale”: Illegalità del decreto
prefettizio per contrasto con giurisprudenza costante di Cassazione, che indica
in 210 gg. dal ricorso al Prefetto il tempo max. per esaurire il procedimento,
dopo di che il ricorso deve ritenersi accolto. (Le “Memorie aggiunte” non
possono protrarre tale termine: ad es. con esse è impossibile introdurre
ulteriori motivi di doglianza: La mia “Memoria aggiunta” era motivata e
giustificata dai ripetuti ed illegali comportamenti della P.L. di Cittiglio
che costantemente ignorava l’ obbligo di
dare evasione alle mie plurime istanze di accesso agli atti entro il termine
PERENTORIO di 30 gg. di cui
L. 241/90, ledendo in tal modo il mio diritto alla difesa. Con la “memoria
aggiunta” mi limitavo quindi ad esporre solo fatti emersi tardivamente per
responsabilità esclusiva della P.L. di Cittiglio);
B)- “In via subordinata ed accessoria”, dove riportavo,
confermandole, le doglianze già esposte al Prefetto di Varese in merito al
verbale notificatomi dalla P.L. di Cittiglio.
L’ udienza iniziava con l’ esame di A), legalità
dell’ atto prefettizio: “in primis” la data del decreto-ingiunzione, 10.06.11,
ben 230 gg. invece di 210, e che quindi, per giurisprudenza di Cassazione
doveva riconoscersi nullo per tardiva decisione. Il sottoscritto produceva
quindi IN UDIENZA convocazione per audizione personale al 22.07.11, cioè 42 gg.
dopo il decreto adottato dal Prefetto il 10.06.11. Il GdP di Gavirate riconosceva
l’ illegittimità della procedura ed annullava il decreto prefettizio. La
discrasia delle date fra decreto-ingiunzione ed audizione personale non
risultava da alcun atto di causa, quindi il GdP poteva venirne a conoscenza
solo dalle mie parole in udienza, e di ciò ha correttamente tenuto conto: totalmente infondato,
quindi, affermare che il vizio di procedura è stato rilevato d’ ufficio. Poiché il sig. Di Marco
mostra di ritenere altrimenti, confermo che il ricorrente può tranquillamente
attendere l’ udienza per ivi esporre direttamente a voce le proprie ragioni,
non esistendo alcuna norma che prescriva la preventiva forma scritta.
Le ulteriori doglianze di cui al p. B): quelle
relative all’ operato della P.L. di Cittiglio, non venivano nemmeno esaminate
in quanto assorbite dal precedente giudicato. Contrariamente a quanto affermato
da Di Marco il GdP di Gavirate non ha quindi per nulla avallato l’ operato
della P.L. di Cittiglio respingendo le mie doglianze: lo ripeto il punto non è
stato per nulla trattato. Le mie doglianze riguardo l’ operato della P.L. di
Cittiglio rimangono quindi del tutto valide e riproducibili in toto od in parte
da qualsiasi altro eventuale ricorrente: ciò ovviamente solo nel caso che la
P.L. di Cittiglio persista in comportamenti non aderenti alla lettera ed
allo spirito delle vigenti normative. A
mio giudizio, in tal caso, le probabilità d’ accoglimento permangono piuttosto
buone.
All’ inizio della presente ho rivendicato il
reciproco diritto-dovere alla correttezza: mi riesce però difficile farvi
rientrare l’ impiego dell’ Autovelox a revisione scaduta da ben 25 mesi quando
il decreto d’ omologazione ministeriale impone invece una visita di controllo e
taratura almeno ogni 12 mesi. Obbligo ripetuto anche nel Libretto d’ uso e
manutenzione consegnato unitamente ad ogni Autovelox mod. 104 C2 (verificato di
persona presso il Comando di Cittiglio). Così come non vedo conferente al
dovere di correttezza e buona fede quanto dichiarato al Prefetto di Varese: che
l’ obbligo di verifica sussista solo per le apparecchiature installate in
postazione fissa mentre quelle montate, smontate, trasportate e sballottate
ogni giorno per l’ uso in località diverse ne sarebbero esenti. Se mai dovrebbe
essere il contrario. E, soprattutto, la P.L. di Cittiglio dimentica di citare
gli estremi di una norma quantomeno bizzarra ed irrintracciabile, forse proprio
perché inesistente.
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