giovedì 2 febbraio 2012

COSTITUZIONE : Art . 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione  o di culto di una associazione  od istituzione  non possono essere causa di speciali limitazioni legislative ,nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione ,capacità giuridica ed ogni forma si attività

Nessun commento:

Posta un commento

LASCIA UN TUO COMMENTO