giovedì 16 febbraio 2012

AUTOVELOX - ALTRA MULTA ANNULLATA

Il sig. Buzzi Arturo , del comitato "Meno autovelox più rotonde " ha vinto un ricorso contro la polizia municipale di Cittiglio ( VA ) che l'aveva multato in quanto transitava alla folle    velocità di 51 Km / h  su di una strada che ha il limite di 50 .



Il sig Buzzi ha messo in discussione la liceità del mezzo approntato per rilevare l'infrazione ed ha vinto la sua battaglia presso il giudice di pace di Gavirate .
Riportiamo quanto comunicato dal nostro amico Buzzi .

Confermo che il GdP di Gavirate ha annullato la multa elevatami dal Comando P.L. di Cittiglio. Inesatta quindi la vanteria che abbiano sempre vinto tutti i ricorsi. Ti segnalo, per chi non volesse continuare a subire e tacere, le illegalità da me riscontrate nell' operato di quei "Tutori della legge", e da me esposte al Magistrato perchè possa, semprechè lo ritenga opportuno, tenerne conto nei futuri ricorsi. Mi sembrerebbe opportuno, visto il rilievo dato in precedenza al caso dai Media locali, farne adeguata pubblicità con lo stesso mezzo. Ritengo anzi che il Prefetto di Varese, in quanto garante della legalità, dovrebbe intervenire a tutela della buona fede dei cittadini, evitando che si continui a taglieggiarli con mezzucci discutibili .

Cordiali saluti. Arturo Buzzi 





Polizia Locale di Cittiglio, Rilievi sugli accertamenti effettuati con l’ Autovelox:

1)- Il decreto di omologazione dell’ Autovelox mod. 104 C2 impone verifiche tecniche ogni 12 mesi, mentre per l’ esemplare impiegato non sempre si è rispettata la disposizione e quindi non poteva essere impiegato. Il libretto d’ uso in dotazione al Comando riporta la prescrizione, ripresa e confermata anche dalla Circolare Ministero Interni  14.08.2009 n. 10307;
2)- Cervellotica la tesi della P.L. di Cittiglio che tale obbligo sussista solo per gli apparecchi in postazione fissa e non per quelli mobili, distinzione illogica e non prevista da alcuna normativa; 
3)- La Cassazione qualifica “Truffa” l’ accertamento eseguito da vettura civile priva di contrassegni, non adeguatamente segnalata e con equipaggio non visibile (Cass.Pen.Sez 2° 13.03.09 n. 11131); 
4)- Sulle strade non inserite in apposito decreto prefettizio è sempre obbligatoria la contestazione immediata, salvo i casi: velocità tale da impedire il fermo, oppure pericolo per la circolazione o per il personale accertatore. Tali fattispecie sono tassative e non ampliabili ;
5)- La P.L. di Cittiglio usa così motivare il mancato fermo: l’ “accertamento della violazione è possibile solo dopo il passaggio della vettura”, il che costituisce caratteristica tecnica dell’ apparato  e non certo impedimento all’ immediata contestazione che potrebbe essere effettuata anche semplicemente con uso di un normale fischietto ma anche, se presente, da un secondo Agente allertato dal primo. Viste le circostanze l’ impiego di un secondo Agente deve ritenersi obbligatorio;
6)- La P.L. di Cittiglio continua a rifiutare illegittimamente di dare evasione alle richieste di accesso agli atti per il legittimo diritto alla difesa, violando quindi la L. 241/90 che prevede 30 gg. per l’ evasione delle istanze (il termine è perentorio).   


 ( comitato " Meno autovelox più rotonde " )






1 commento:

  1. Natale Di Marco1 mar 2012, 21:20:00

    Visto che il sig. Arturo BUZZI, parla di vanteria della Polizia Locale di Cittiglio, circa la vincita di tutti i ricorsi, dovrebbe essere il primo a non cadere nello stesso "errore" e cioè di vantarsi a sproposito. Infatti, prima di affermare di aver vinto il ricorso in quanto sono state accolte le sue istanze ed in particolare sulla liceità dell'uso dell'Autovelox da parte della P.L. di Cittiglio, vista la sua precisione e correttezza, dovrebbe comunicare i veri motivi che hanno portato all'annullamento del verbale. Perchè non l'ha fatto? Perchè non mette a disposizione, pubblicandola, la sentenza del GdP di Gavirate? Forse perchè dovrebbe dire che nessuno dei motivi da Lui indicati nel ricorso, è stato ritenuto valido? Forse perchè l'ordinanza del Prefetto è stata annullata solo per un vizio di procedura della Prefettura e rilevato d'ufficio dal GdP (il sig. BUZZI non ne aveva fatto minimamente cenno)e non per i motivi esposti nel ricorso. Perchè il sig. BUZZI non dice che il GdP non ha accettato la Sua istanza di restituzione a Suo favore, del contributo unificato di € 37,00, in quanto nessuna delle eccezioni evidenziate nel ricorso è stata accolta. In sostanza il GdP gli dice: come posso ordinare alla P.L. di Cittiglio di restituirti € 37,00 visto che hai vinto perchè mi sono accorto io d'ufficio, di un vizio di procedura della Prefettura e non perchè ci siano state irregolarità della P.L.. E' ovvio che è molto più facile far "bella figura" omettendo particolari sfavorevoli, però è pur vero, che da chi dichiara di aver presentato ricorso per onestà intellettuale e correttezza e non per € 50,00, ci si aspetta almeno la stessa correttezza. E' giusto aiutare i cittadini nel caso di sanzioni non "giuste", ma è molto più giusto non illudere nessuno, anche perchè, con le attuali norme, un ricorso potrebbe costare molto in termini economici. Dovreste sapere, che a volte, i cittadini non tanto ferrati in materia, propongono ricorsi basandoli esclusivamente su articoli di giornale, che allegano pure. Immaginate l'effetto negativo che potrebbe avere l'articolo fatto pubblicare sulla Prealpina del 21 febbraio 2012, dove viene spiegato in modo totalmente falso, che il ricorso è stato vinto dal sig. BUZZI per irregolarità sull'uso dell'Autovelox da parte della P.L. di Cittiglio. Il sig. BUZZI sa che non è così. Vista la Vs serietà penso che questo commento verrà approvato dall'autore del blog e sono disponibile a provare quanto da me sostenuto. Cordiali saluti. Commissario Aggiunto Natale DI MARCO

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