mercoledì 4 gennaio 2012

COSTITUZIONE Art. 17

I cittadini  hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.


Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico , non è richiesto preavviso.


Delle riunioni in luogo pubblico  deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per 


comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

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