mercoledì 28 dicembre 2011

COSTITUZIONE Art.10

L' ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.


La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali .



Lo straniero ,al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ,ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge .


Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici . 

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