IL Ministero dei trasporti con parere avente numero di protocollo 5234 del 24 10.2011 fornito chiarimenti , non solo agli operatori del settore, ma anche agli automobilisti che potranno avere maggiori garanzie del diritto di difesa . I chiarimenti riguardano alcune delucidazioni sulla distanza, al di fuori dei centri abitati, del segnale di velocità massima consentita rispetto alla postazione di controllo della stessa . Fuori dal centro abitato la distanza minima di un chilometro dal segnale di velocità deve essere assicurata a tutti gli utenti che si approssimano al controllo autovelox
a prescindere dal tratto di strada percorso Come è noto, va specificato, che con l'entrata in vigore della legge 120/2010 i controlli della velocità effettuati in sede automatica, fuori dal centro abitato, devono essere segnalati e ben visibili ma anche distanti almeno un chilometro dall'inizio del limite di velocità.
.Tale norma è contenuta nell'articolo 25 della citata disposizione legislativa che nella fattispecie attribuisce ad apposito decreto ministeriale la definizione delle «modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».
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